Con un discreto effetto “sorpresa” IFEL ha pubblicato una nota in cui pone un legittimo dubbio sulla scadenza dei termini per l’approvazione degli atti relativi alla TARI (in particolare Piano Finanziario e Tariffe 2022).
La disposizione introdotta dalla conversione in legge del D.L. Milleproroghe (L. n. 15 del 25/02/2022) aveva infatti disposto che le tariffe e i piani finanziari TARI dovevano essere approvati entro il 30 aprile 2022; entro lo stesso termine i Comuni avrebbero potuto mettere mano ai regolamenti, anche nel caso in cui l’ente avesse già approvato il bilancio di previsione 2022-2024.
Sempre nella stessa norma veniva altresì disposto lo slittamento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione al 31 maggio. Sebbene inizialmente si ritenesse superata la scadenza del 30 aprile (considerando quindi anche gli atti TARI approvabili entro la data del 31 maggio) avevamo evidenziato che si sarebbe dovuta analizzare la situazione in quanto il 31 maggio sarebbe stato l’ultimo giorno utile solo per i Comuni che non avessero ancora approvato il bilancio mentre per coloro che avessero già provveduto occorreva fare riferimento alla scadenza del 30 aprile (come da noi sostenuto qui).
Successivamente però con la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” (Legge 25 del 28/03/2022), il legislatore ha definitivamente fugato ogni dubbio, disponendo all’articolo 13 comma 5-bis quanto segue:
“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.
Sembra quindi evidente che la norma, peraltro approvata successivamente a quella che ha disposto il c.d. “sganciamento TARI” al 30 aprile, apra alla possibilità di approvare delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali (quindi ad esempio IMU ma ovviamente anche TARI) entro il termine previsto per il bilancio (oggi 31 maggio) consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che avessero già approvato il bilancio di previsione (“eventualmente già approvato”) di provvedere con una variazione di bilancio al recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all’entrata dei tributi coinvolti.
Senza dubbio l’introduzione del termine del 30 aprile come data specifica a cui fare riferimento per la TARI potrebbe far sorgere il dubbio, ma ogni perplessità dovrebbe essere ampiamente superata dalla portata generale della disposizione normativa successiva che apre alla facoltà di modifica delle tariffe (non dei regolamenti) addirittura dopo l’approvazione del bilancio da parte del Comune, fino a ieri avversata da diverse pronunce della Corte dei Conti.
Per concludere quindi tutti i Comuni avranno la facoltà di approvare le tariffe TARI in Consiglio Comunale entro il 31 maggio 2022, i regolamenti TARI entro il 30 aprile 2022 mentre per i Piani Finanziari, non essendo disposta scadenza per legge (l’Autorità stessa ha sempre fatto riferimento alla stessa scadenza per l’approvazione delle tariffe) si può ritenere che valga la data ultima del 31 maggio per il passaggio in Consiglio Comunale (per cui si suggerisce comunque un’adozione e non un’approvazione in quanto questa resta prerogativa di ARERA a seguito della trasmissione del PEF).