La riduzione per mancato svolgimento del servizio di raccolta scatta automaticamente anche in assenza di una previsione in regolamento: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5940/2022.
Richiamando la norma TARI (art. 1 co. 656 e 657 L. 147/2013), la Cassazione afferma che sia in caso di mancato svolgimento del servizio che in caso di effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento, si è in presenza di “riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge”.
La previsione normativa pertanto consente di affermare che le riduzioni in essa previste sono da ritenersi obbligatorie ed operanti per forza di legge, a prescindere da una specifica previsione regolamentare. Inoltre, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le riduzioni “vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi” (dello stesso avviso anche Cass. 19767/2020). Precisa poi la Corte che la riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione equilibrando l’ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell’area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l’intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte.
In ultimo, considerato che la norma prevede che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino ed adeguando la riduzione al peso economico della carenza, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito parametrare la percentuale di riduzione applicabile, tenendo in considerazione le circostanze di fatto e le prove fornite dal contribuente inerenti la sussistenza dei presupposti per beneficiare della riduzione. In assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile.