Con la sentenza n. 15545 del 16 maggio 2022 la Cassazione conferma il principio della Commissione Tributaria Regionale della Campania secondo il quale è legittimo l’avviso di pagamento TARI inviato a un bed and breakfast con applicazione della tariffa riservata alle attività alberghiere.
Il contenzioso nasce a seguito della contestazione, da parte di un titolare di un B&B campano, del calcolo della TARI 2017 sulla base della tariffa dell’utenza non domestica riservata agli alberghi rilevando la diversità tra l’attività di B&B e quella alberghiera.
È doveroso precisare che i Comuni possono stabilire particolari tariffe per la TARI delle unità immobiliari adibite a B&B, considerato che l’attività in questione presenta caratteri comuni con quella alberghiera quali ad esempio l’accoglienza ricettiva e la somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti superiore rispetto all’ utenza domestica. La Cassazione ritiene che le attività di affittacamere, B&B e alberghiera siano sovrapponibili e che si differenziano soltanto per le dimensioni (in tal senso si è espressa anche la Cassazione n. 109/2016).
Prosegue la Corte ritenendo che l’attività di B&B richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto di utenze quali luce, acqua e gas, ma anche la prestazione di servizi personali, quali le pulizie e la fornitura di biancheria (analogamente Cassazione 21562/2020; Cassazione 704/2015; Cassazione 26087/2010; Cassazione 17167/2002).
In ogni caso secondo la Cassazione ai fini dell’applicazione della tariffa TARI più corretta è necessario verificare nel caso specifico le modalità di svolgimento dell’attività di B&B, ovvero la qualità e quantità di rifiuti prodotti, precisando che anche l’accoglienza ricettiva svolta dai privati, se pur svolta in via occasionale senza alcun carattere di imprenditorialità, comunque porta a una produzione suppletiva di rifiuti. Ne deriva la legittimità dell’applicazione di tariffe differenziate in linea con l’effettivo utilizzo dell’immobile, risultando del tutto irrilevante la classificazione catastale dello stesso.