Con Deliberazione n. 238/2020/R/Rif, ARERA ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Delibera fa seguito al Documento di Consultazione 189/2020/R/Rif (si veda news del 28 maggio scorso) e ammette “elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari 2020 a seguito dell’emergenza da COVID-19”: l’Autorità è intervenuta integrando quanto già stabilito nel MTR e introducendo la possibilità per l’Ente Territorialmente Competente di utilizzare il coefficiente di natura previsionale C192020, valorizzato nell’intervallo di valori compreso tra 0% e 3%, che tenga conto delle azioni messe in atto dai gestori per il contenimento degli effetti dell’emergenza sanitaria, come ad esempio l’aumento della frequenza dei ritiri della frazione indifferenziata dei rifiuti, l’attivazione di servizi di raccolta per soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria, incremento di servizi di sanificazione e lavaggio di strade e marciapiedi, attivazione di forme di agevolazione a favore di utenze domestiche economicamente disagiate, ma anche la sospensione o la riduzione di servizi all’utenza. L’inserimento nel PEF di tali costi dovrà avvenire in base a dati certi e verificabili.
Con riferimento alla copertura delle agevolazioni riconosciute dai Comuni alle utenze non domestiche in base a quanto disposto dalla stessa Autorità con Deliberazione 158/2020, l’ETC potrà richiedere, entro il 30 settembre 2020, un’anticipazione finanziaria alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
– assenza di situazioni di liquidazione del gestore beneficiario
– ottemperanza agli obblighi definiti con Deliberazione 443/2019.
Il gestore beneficiario di tale anticipazione è tenuto a restituire l’importo riconosciuto da CSEA in tre annualità a decorrere dal 2021 ed entro il 31 dicembre 2023.
Si osserva per ultimo che l’Autorità ha pubblicato una sezione di FAQ, al fine di chiarire diversi aspetti applicativi del MTR, tra i quali: – l’identificazione, da parte dell’ETC, dei soggetti gestori tenuti alla predisposizione del PEF;
– la possibilità che il soggetto gestore coincida con l’ETC;
– l’inclusione delle operazioni di pulizia delle caditoie nel perimetro gestionale;
– l’inclusione dell’attività di diserbo nell’attività di gestione del verde pubblico e pertanto nelle “attività esterne” al perimetro gestionale;
– l’inclusione nella componente COAL dei proventi derivanti dal c.d. “ecotassa”;
– l’applicazione delle componenti di natura previsionale Coi solo con riferimento alle variazioni avvenute a partire dal 2020.