Con la Sentenza n. 708 del 20 settembre 2021, la CTR Liguria si è espressa in merito all’applicazione della TARI ad un’area scoperta pertinenziale ad un immobile adibito a Bed and Breakfast.
Nel caso di specie, il Comune ricorreva in appello dopo che in primo grado i giudici avevano accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento TARSU che includeva nella superficie imponibile anche quella del terrazzo pertinenziale.
Come è noto la disciplina TARSU, ma lo stesso vale per la TARI, esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purché non operative.
Secondo la CTP però, l’occasionalità e marginalità dell’attività di B&B non sottraevano all’immobile la sua naturale destinazione a civile abitazione.
Diverso l’orientamento dei giudici di secondo grado, secondo i quali il carattere accessorio rispetto alla civile abitazione non può essere accettato per la superficie in questione in quanto si tratta di un immobile di proprietà di una s.n.c. che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo.
La CTR ha altresì evidenziato che tipicamente negli immobili destinati a ricezione turistica, le aree destinate a terrazza sono impiegate come luoghi di ristoro e di riposo e quindi potenzialmente produttive di rifiuti; diversa è la situazione in cui l’attività di B&B viene svolta da un soggetto privato avvalendosi dell’organizzazione familiare: in questo caso, data l’assenza del carattere di imprenditorialità, è possibile rilevare l’uso promiscuo con l’abitazione privata e quindi la destinazione accessoria dell’area scoperta che diviene così non tassabile.
L’esclusione in quest’ultimo caso opererebbe quindi non per mancanza di potenzialità di produzione di rifiuti urbani, ma piuttosto perché considerando l’uso domestico dell’immobile viene meno la possibilità di constatare l’operatività dell’area scoperta rilevabile solo se funzionale ad un’utenza non domestica ed opera quindi l’esclusione di legge di cui all’articolo 1 comma 641 L. 147/2013.