Con nota dell’8 marzo scorso, il Ministero della Transizione Ecologia ha dato riscontro all’interpello ambientale formulato da Regione Piemonte concernente la corretta gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche in caso di recupero da parte di imprese che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, i gestori di eco-compattatori per raccolta selettiva di bottiglie PET installati anche su suolo privato, gli esercizi commerciali che ritirano RAEE con modalità “one to one” e “one to zero” e i gestori di campane per la raccolta dei rifiuti tessili.
Il MITE afferma che le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrino nella competenza dei Comuni, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Ne deriva che i cittadini sono tenuti a conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possono autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato delle amministrazioni, per il ritiro degli stessi.
Entrando poi nel merito dei singoli casi, il MITE mette in evidenza come la raccolta selettiva e dedicata a specifiche tipologie di rifiuto urbano è comunque sempre autorizzata dai Comuni e pertanto sussiste una loro esclusiva competenza nella organizzazione della raccolta dei rifiuti domestici in genere.
Da ciò consegue che l’utente domestico sarà tenuto al versamento della TARI anche qualora il ritiro o il conferimento avvenga attraverso un soggetto diverso dal gestore pubblico.
Giove sottolineare che quanto sostenuto dal MITE non ha rilevanza nei confronti delle utenze non domestiche, le quali possono contare sulla riduzione della parte variabile della tariffa nel caso in cui optino per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta.