Con la sentenza del 28/02/2022 n. 254, la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna Sezione 13 in merito al contraddittorio preventivo in ambito TARI, richiama il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09112/2015, Rv. 637604).
Ne deriva che nel caso della TARI non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo in quanto trattasi di un tributo non armonizzato.
Nel caso esaminato dalla CTR, il Comune aveva inviato al contribuente un sollecito di pagamento TARI senza imporre sanzioni e interessi, attenendosi al Regolamento del Comune che prevedeva, in caso di mancato versamento del tributo, l’invio al contribuente un sollecito bonario, seguito (in mancanza di adempimento) da un formale atto di accertamento. La CTR ritiene pertanto il procedimento adottato dal Comune del tutto conforme alla normativa di riferimento e, di conseguenza, legittimo e fondato. Ritiene invece infondato il richiamo (fatto dall’appellante) all’art. 6 L. 212/2000, che prevede l’invio al contribuente di un invito a fornire chiarimenti qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione da cui derivano i tributi richiesti in pagamento.
Sul medesimo tema richiamiamo le nostre precedenti news del 18/06/2021 e del 12/10/2021.