Come è noto, la Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 comma 48 ha disposto quanto segue:
“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
La disposizione in questione si discosta da quanto precedentemente disposto dall’articolo 9-bis del D.L. 47/2014, non formalmente abrogato, che prevedeva l’agevolazione TARI per “una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso” in merito ai requisiti del possesso dell’immobile da parte di cittadini italiani e dell’iscrizione di questi ultimi all’AIRE.
A tal proposito è intervenuto il MEF in occasione di Telefisco 2021 confermando che a differenza della precedente disposizione, la quale deve ritenersi implicitamente superata dal momento che la Legge di Bilancio 2021 ha disciplinato la fattispecie mutando i presupposti per accedere al beneficio, il comma 48 succitato fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE.
Alla luce di questo quindi, come chiarito dal MEF, l’agevolazione in argomento trova applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia posseduto da un cittadino non italiano non residente nel territorio dello Stato, purché sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
È opportuno evidenziare infine che, come specificato nel Dossier del Senato relativo alle Legge di Bilancio 2021, l’agevolazione è applicata solo nel caso in cui il soggetto in questione sia proprietario di una sola unità immobiliare sul territorio:
“I commi 48 e 49 riducono alla metà, a decorrere dall’anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi”.