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TARI: caos totale sui nuovi rifiuti assimilati ex-lege

La bozza di Circolare resa nota dal Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, se da un lato prova a chiarire diverse questioni sollevate da ANCI nel mese di gennaio (ve ne abbiamo parlato qui) dall’altro mantiene irrisolti aspetti rilevanti introdotti dal Decreto Legislativo 116/2020, molti dei quali erano stati già affrontati nei precedenti rilievi ministeriali peraltro giungendo a soluzioni che ora paiono sconfessate.

Inizialmente, era stata sollevata l’assenza di coordinamento normativo tra l’articolo 238 comma 10 del TUA che prevede la possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico avviando a recupero tutti i rifiuti prodotti mediante soggetti terzi godendo dell’esclusione della quota variabile e l’articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013 che parla invece di riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati (ora diventati urbani) avviati autonomamente al riciclo: a tal proposito, era intervenuto il MEF in occasione di Telefisco 2021, dichiarando la “coesistenza” delle due agevolazioni e la necessità di disciplinare entrambe le fattispecie all’interno del regolamento comunale.

Ora, sulla base di quanto si legge all’interno della bozza, nelle more di un intervento normativo, la lettura attualizzata delle due norme non deve riguardare solo il riferimento alla categoria dei “rifiuti speciali assimilati agli urbani” (richiamati nel comma 649) ma anche la tipologia di trattamento a cui devono essere destinati i rifiuti per godere dell’agevolazione: secondo i Ministeri infatti “la proporzionalità prevista dal comma 649 deve essere reinterpretata alla luce del processo di recupero di cui l’avvio richiesto al produttore costituisce la fase di impulso. Avviato il processo mediante l’affidamento al circuito o filiera coinvolta, è poi lo stesso processo a determinare le quantità recuperate, con gli eventuali scarti di rifiuti che non sono più recuperabili. Conseguentemente può definirsi la riduzione della quota variabile della TARI in proporzione alla quantità avviata al recupero”.

Seconda questione rilevante è il termine per la comunicazione al gestore e al Comune della facoltà di avvalersi di soggetti diversi dal servizio pubblico: come si legge al punto B) della bozza, tale comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento; tuttavia, come evidenziato da ANCI, tale data non può considerarsi idonea per l’anno 2021. Qui si innesta inoltre la necessità di apportare modifiche al MTR di ARERA circa il disallineamento tra gettito e costi (dal momento che il PEF è basato sui costi dell’anno a-2). Per tali motivazioni ANCI ha richiesto non solo che sia prorogata al 2022 l’applicazione della facoltà di cui all’articolo 238, da determinare necessariamente con legge dello Stato, ma anche che vengano definite le regole generali per l’uscita dal sistema (principalmente modalità e contenuto della comunicazione).

Rilevante inoltre, come già evidenziato in precedenza, la necessità di rivedere le destinazioni d’uso delle superfici relative alle attività industriali onde evitare perdita di base imponibile, dal momento che, come ribadito nella Circolare, questa categoria è comunque soggetta alla TARI per le superfici accessorie (uffici, mense, spogliatoi) produttive di rifiuti urbani.

Al punto d) della bozza della Circolare sembra essere esclusa la possibilità di fissare una quantità massima di rifiuti conferibili al pubblico servizio in seguito all’abrogazione della potestà comunale di stabilire un limite quantitativo all’assimilazione. Sul punto, i Ministeri affermando che: “E’ stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento incontrollato delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio, per cui è stata manifestata l’esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema. In proposito, bisogna osservare che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell’ordinamento interno”, rinviano ai contratti di servizio con i gestori la determinazione di parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari, senza però considerare i tempi tecnici necessari all’adeguamento dei contratti.

Alla luce di quanto detto fin qui, appare quindi evidente per i Comuni il rischio di procedere con la modifica dei regolamenti comunali TARI, apportando modifiche non allineate con le interpretazioni ministeriali, almeno fino a quando non sarà emanato il testo definitivo della Circolare in parola (previsto per la settimana prossima) a seguito delle osservazioni presentate da ANCI.

Si auspica che il legislatore intervenga tempestivamente con la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione che costituisce anche la scadenza ultima per l’adozione dei regolamenti, concedendo di fatto più tempo per recepire quantomeno gli orientamenti ministeriali definitivi su cui pare evidente il caos interpretativo che non può rischiare di permanere, mettendo a repentaglio l’equilibrio economico del sistema.

Tags: Regolamento, TARI