Con l’ordinanza n. 10639 del 01-04-2022, la Cassazione civile Sez. VI – 5 ha chiarito, in merito al requisito motivazionale di un avviso di accertamento TARI, che “la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020)”. La Cassazione prosegue sostenendo inoltre che “è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale (Cass. n. 3854 del 2022)”.
Il contenzioso in esame è nato a seguito dell’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo alla TARI per il 2014 in merito ad un immobile adibito ad azienda polifunzionale (bar, ristorante, supermercato, deposito), contestando la superficie rilevante ai fini del pagamento del tributo.
Nella fattispecie gli elementi catastali esaminati dal Comune hanno restituito il dato quantitativo utilizzato come coefficiente moltiplicatore del tributo: in particolare sono stati ritenuti assoggettabili a tributo “le superfici sulle quali insistono gli impianti di refrigerazione a parete, pur sempre amovibili e dunque facilmente confondibili con le aree della ristorazione e della distribuzione commerciale e così è pure per i locali cd. artigiani, che si presentano inglobati nel complesso coacervo della distribuzione”.
Sulla base di tali indicazioni la CTR prima e la Cassazione dopo, hanno ritenuto che fosse adeguatamente motivato l’avviso di accertamento in quanto indicava la superficie imponibile ossia l’elemento costitutivo della pretesa tributaria, avendo così l’Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'”an” ed il “quantum debeatur“.