Nei giorni scorsi è stata diffusa la sentenza del TAR Lombardia n. 697 del 20/03/2023 relativa ad un ricorso presentato dai Sindaci di alcuni Comuni contro ARERA per l’annullamento dei provvedimenti mediante i quali l’Autorità adottò misure urgenti a tutela delle utenze del servizio gestione integrata dei rifiuti nel periodo Covid, nello specifico, le deliberazioni n. 158/2020/R/rif e n. 238/2020/R/rif.
Secondo il TAR Lombardia le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate si collocano nell’alveo dei poteri regolatori assegnati dalla legge all’Autorità, in coerenza con “gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” da perseguire con ancor maggiore efficacia nell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19.
Per i giudici non sono condivisibili le argomentazioni avanzate dai Comuni sull’incompetenza di ARERA a disciplinare in materia di agevolazioni e riduzioni TARI in contrasto con la potestà regolamentare attribuita in materia ai Comuni dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997, né tantomeno quelle secondo cui l’Autorità ha operato una disparità di trattamento tra utenze domestiche considerato che ARERA si è mossa in applicazione del principio “chi inquina paga”, disciplinando in modo diverso situazioni tra loro differenti. In aggiunta, non vengono ravvisate né prevaricazione da parte di ARERA sull’esercizio di una funzione fondamentale del Comune né tantomeno un’incidenza negativa sui bilanci comunali o illegittima sottrazione di entrata ai comuni e illegittima previsione di indebitamento, stante la facoltatività delle riduzioni per le utenze domestiche.
Segnaliamo, in ultima, la netta posizione contraria espressa dal TAR Lombardia sulla natura di aiuti di Stato delle disposizioni sopra richiamate, tema che ha generato parecchi dubbi interpretativi circa la qualifica dell’aiuto in esse contenuto (si vedano, orientati alla stessa posizione, alcuni nostri precedenti interventi qui e qui ed il nostro approfondimento): ”In relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.”