È ancora possibile per gli enti locali svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza) dopo la cessazione dello stato di emergenza (31 marzo u.s.)?
A questa domanda ha fornito risposta l’Anci con la recente nota Prot. N. 28/VSG/SD.
Secondo l’Associazione, nessun termine poteva e può ritenersi sussistente in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, in ossequio alle norme ordinamentali del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di tale strumento regolamentare della materia “de qua”.
Unica fattispecie che residua e su cui invece si ritiene sussistano forti dubbi interpretativi circa la sua praticabilità giuridica è quella relativa all’ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell’emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.
Su tale ultimo punto, afferma la nota, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus Covid -19, l’ANCI ha chiesto al Ministero dell’Interno di fornire una soluzione, anche in via amministrativa, idonea ad individuare una fase transitoria che consenta di procedere a sedute di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista, nelle more di adozione di un regolamento specifico della materia.