Con riferimento all’equipollenza tra titoli di studio richiesti ai fini dell’accesso ad un pubblico concorso, costituisce principio ormai acquisito che l’equiparazione fra titoli di studio possa essere stabilita solo dalle norme, primarie o secondarie, e non già essere rimessa alla singola amministrazione, con la conseguenza che “l’unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica”, per l’effetto “restando preclusa alla pubblica amministrazione (così come al giudice) la possibilità di procedere all’equiparazione in via analogica dei titoli di studio” (in termini, Consiglio di Stato, Sezione V, 6 dicembre 2012, n. 6260).
Tale consolidato orientamento è stato, anche di recente, ribadito dal Consiglio di Stato in ragione del riconoscimento, in generale, del “carattere vincolato” dell’attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando, “non residuando in capo alla amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’individuazione concreta dei titoli equipollenti”, tra l’altro chiarendosi che – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – se “L’equipollenza dei titoli di studio … può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge (ovvero, in particolari circostanze, anche dalla pubblica amministrazione, mediante espressa e tassativa indicazione degli specifici titoli richiesti nel bando di concorso)”, comunque “Anche in questo secondo caso, … in assenza di una precisa indicazione, da parte della lex specialis, di una specifica corrispondenza o rilevanza tra titoli diversi, l’equipollenza genericamente indicata non può essere apprezzata dall’amministrazione sulla base di una valutazione sostanziale, che tenga cioè conto dei contenuti e degli aspetti sostanziali dei titoli di studio, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe o area e che le materie principali dei corsi di studio posti a confronto siano sostanzialmente coincidenti”, con la conseguenza che, “in assenza di puntuali previsioni della lex specialis l’equipollenza può essere ritenuta nelle sole ipotesi in cui sia … disposta dal legislatore” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 5 marzo 2019, n. 1523 ed i precedenti ivi richiamati).
Lo ha chiarito il TAR del Lazio nella sentenza n. 9097/2021.