Skip to content

Sulla possibilità di finanziare il “caro bollette” con l’avanzo libero

Con deliberazione n. 63/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una richiesta di parere in materia di impiego della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento degli aumenti delle spese energetiche.

La richiesta di parere cercava conferma in merito alla possibilità di far fronte al “ragguardevole aumento delle spese per energia elettrica e gas” con l’applicazione di avanzo libero. 

I magistrati lombardi, riconoscendo che la problematica interessa una vasta platea di enti, si sono espressi richiamando l’ordine di priorità ben definito dall’art. 187 comma 2 del TUEL in merito all’impiego di detti fondi: “la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali: cfr. SRCLOM/304/2015/PAR); il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall’assenza di continuità temporale; l’estinzione anticipata dei prestiti.”

E’ poi evidenziato come il legislatore a fronte di circostanze eccezionali sia intervenuto con specifiche deroghe al disposto del richiamato art. 187 comma 2 citando, ad esempio, l’art. 109, comma 2 del D.L. 18/2020 che, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, ha consentito agli enti locali l’impiego della quota libera dell’avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all’emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (Corte Cost. n. 167/2021).

“L’avanzo di amministrazione può fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art.187, nell’ordine di priorità ivi indicato” così la pronuncia della Sezione regionale e agli enti, in grosse difficoltà con la quadratura dei conti, non resta che attendere la disposizione normativa che disponga un’espressa deroga in merito. Richiesta presentata da più parti nell’ambito dei lavori al DEF 2022 e già all’attenzione del Governo.

Tags: Avanzo di amministrazione, Avanzo libero, Costi energia elettrica e gas, Equilibrio di bilancio