Con deliberazione n. 116/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo ha ricordato che l’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010 riguarda “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, sicché il presupposto per la concreta applicazione del suo precetto è che l’incarico sia conferito da una pubblica amministrazione rientrante nel novero dei soggetti di cui al predetto art. 1, comma 3, della legge n. 196, a nulla rilevando il fatto che l’incarico medesimo sia svolto presso o in favore di altro soggetto non qualificabile come pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 1, comma 3, come anche richiamato dall’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, come al riguardo già affermato in passato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (cfr. delib. n. 144/2011/PAR): “L’art. 5 comma 5 della l. n. 122/2010 (…) trova, dunque, applicazione al titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo” (…). In sintesi, l’ampio tenore dell’art. 5 comma 5 l. n. 122/2010 ricomprende nel suo alveo la nomina diretta da parte di enti locali di membri del CdA di società partecipate, laddove i predetti soggetti siano titolari di cariche elettive in Amministrazioni locali diverse da quelle conferenti”.
Con la successiva deliberazione n. 631/2011/PAR, inoltre, la stessa Sezione di controllo per la Lombardia ha altresì specificato che la norma in questione trova applicazione anche in ipotesi di società in house: “Come già illustrato dalla Sezione (cfr. il più volte citato parere n. 144/2011), l’ampio tenore dell’art. 5 comma 5 l. n. 122/2010 ricomprende nel suo alveo la nomina diretta ex art. 50 TUEL o ex art. 2449 c.c. da parte di enti locali – in quanto rientranti nel c.d. “elenco ISTAT” – di membri del CdA di società partecipate, anche se i predetti soggetti sono titolari di cariche elettive in Amministrazioni locali diverse da quelle conferenti. […] Ben diversa è la fattispecie in cui l’organismo societario (benché) interamente partecipato da enti pubblici sia dotato di propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle della pubblica amministrazione, sub specie di relazione intersoggettiva (e non di delegazione interorganica, come nel caso del rapporto in house). Il Collegio osserva che, in tal caso, viene meno il requisito richiesto dall’art. 5 comma 5 dello “svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Al riguardo, infine, si è espressa di recente anche la Sezione di controllo del Veneto (cfr. delib. n. 110/2022/PAR), la quale ha osservato che: “la norma, che non modifica in alcun modo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli artt. 60 e 63 del testo unico degli enti locali, nell’escludere che l’assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla forma di partecipazione. Ciò emerge in modo evidente dall’analisi letterale della disposizione normativa in esame che, si ribadisce, persegue, al pari delle altre in precedenza richiamate (L. 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare art. 1, co. 52-64, a cui si aggiunge l’art. 5 “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici” del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010), la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici”.