Alcuni recenti pronunciamenti della giurisprudenza contabile (deliberazione n. 9/2024/PAR della Sezione regionale di controllo toscana e deliberazione n. 27/2024/PAR della Sezione regionale di controllo molisana) hanno riportato a galla il dibattito (mai del tutto sopito) sull’interpretazione delle disposizioni concernenti la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi dagli enti locali.
Il dubbio, come noto, nasce in conseguenza della presunta antinomia tra il novellato articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e l’articolo 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000. Invero, mentre la prima delle due citate disposizioni di legge (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 149, della Legge finanziaria del 27 dicembre 2019, n. 160), prevede che «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione», la seconda dispone invece che «Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
Sul tema è intervenuto da ultimo il TAR partenopeo con la sentenza n. 1792 del 18 marzo 2024, il quale ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR, secondo cui, “Ferma restando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.
Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.
A giudizio del TAR campano, pertanto, non ci sono spazi per ritenere ancora applicabile la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).