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Sul rispetto dell’ordine di graduatoria in caso di scorrimento di graduatorie altrui

Quando un’amministrazione pubblica si convenziona con altro ente per lo scorrimento di una graduatoria concorsuale approvata da quest’ultimo, l’amministrazione stessa non è tenuta ad interpellare i vincitori della selezione che risultino già assegnatari di una sede.

Lo ha precisato il TAR del Lazio con la sentenza n. 10288 del 22 maggio 2024.

Il Collegio ritiene infatti che il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Cost., vada rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non possa comportare la possibilità di optare per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili.

Non appare del resto rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta – prospettata dai ricorrenti – di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in occasione di ogni scorrimento della graduatoria, con il rischio di continua alternanza di candidati nelle varie sedi.

Tali considerazioni valgono anche nei casi, come quello scrutinato dai Giudici, in cui lo scorrimento della graduatoria sia stato disposto in pendenza del termine per la stipula del contratto di lavoro da parte dei vincitori, perché la loro eventuale inclusione nel nuovo interpello andrebbe in contrasto con il preminente interesse pubblico delle Amministrazioni interessate alla già pianificata immissione in servizio dei medesimi.

Nel particolare caso in esame, l’inclusione nell’avviso di scorrimento dei ricorrenti, già assegnatari di una sede e in procinto di stipulare il contratto, sarebbe alquanto irragionevole in quanto le Amministrazioni banditrici si troverebbero nella condizione di dover procrastinare le assunzioni rispetto alla data pianificata, in ragione della necessità di interpellare i ricorrenti utilmente in graduatoria, a beneficio delle Amministrazioni non banditrici alle quali verrebbe così garantita una precedenza nell’assunzione del personale.

Ne deriverebbe un ulteriore effetto “paradossale”, perché, aderendo alla tesi dei ricorrenti, prenderebbero servizio presso le Amministrazioni non banditrici i “migliori” in graduatoria, che invece dovrebbero essere destinati alle Amministrazioni interessate ab initio alla procedura concorsuale.

In sostanza, il principio del rispetto dell’ordine di graduatoria, evidentemente proteso alla salvaguardia del risultato conseguito dai candidati nella “competizione”, nella fattispecie in esame (in cui l’Amministrazione ha incluso nell’avviso di scorrimento le sedi rimaste vacanti presso le Amministrazioni banditrici per complessivi 355 posti, in seguito alla rinuncia dei vincitori, ed ha aperto la graduatoria a beneficio della Amministrazioni non banditrici richiedenti per complessivi 188 posti) è teleologicamente orientato al soddisfacimento dell’interesse pubblico, proprio delle Amministrazioni banditrici, di assumere prioritariamente i concorrenti che hanno raggiunto punteggi più elevati.