Due recenti sentenze del Consiglio di Stato ci permettono di fornire un quadro più puntuale delle relazioni giuridiche intercorrenti fra le diverse modalità di reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni: mobilità, indizione di un nuovo concorso e scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
Con la prima delle due citate sentenze, la n. 4166 del 9 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato il principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria – in linea con l’espressa intenzione del legislatore volta prioritariamente a razionalizzare, in maniera organica, la spesa complessiva di tutto il personale nelle pubbliche amministrazioni – e dell’inesistenza di un obbligo di speciale motivazione in merito a tale scelta.
Il Collegio ha infatti ricordato che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 impone alle Amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di procedere, a pena di nullità, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria.
Questa Sezione, si legge nella sentenza, ha ripetutamente affermato il principio per cui le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo insieme di vedere assorbito il personale eccedentario e così realizzato un risparmio di spesa.
Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021); e perché nella specie non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata.
Con la seconda delle due sentenze in esame, la n. 3855 del 29 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha invece ribadito che la preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.
Invero, pur ribadendo che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, si rammenta che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14) ha posto in rilievo che sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.
In particolare Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4873 del 16 maggio 2023 ha specificato che: “La stessa Adunanza Plenaria si preoccupa di precisare che “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”; tra questi “può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”; o anche la valutazione del “contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria“.