Con il recente parere anticorruzione 872 dell’11 marzo 2025, l’Anac è tornata ad esprimersi su un’ipotesi di conflitto di interessi in presenza di relazioni familiari tra funzionari pubblici che operano all’interno dello stesso ufficio.
Il caso specifico riguardava il Comandante della Polizia Municipale di un ente locale avente un rapporto di parentela in linea retta (genitore/figlio) con un Agente di Polizia a lui sottoposto.
Al riguardo l’Autorità ha precisato che:
– sussiste l’obbligo dichiarativo in capo al Comandante della Polizia municipale circa il rapporto di parentela in linea retta con l’istruttore (Agente di Polizia Municipale), a lui sottoposto e operante nel medesimo Ufficio;
– la sussistenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti (rispettivamente Comandante e Agente della Polizia municipale) non dà luogo a fattispecie di incompatibilità. Ciò nonostante, il Dirigente sarà tenuto ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento – diretto o indiretto – al parente in linea retta a lui sottoposto. Analogamente, quest’ultimo sarà tenuto a considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento;
– resta fermo che il soggetto competente a verificare la sussistenza di ipotesi di conflitto nel caso concreto e valutare le dichiarazioni rese è l’amministrazione tenuta altresì a mettere in atto le specifiche misure declinate nel Codice di comportamento del omissis agli artt. 5, 6 e 12, atte a prevenire eventuali conflitti di interessi e cui si rinvia. L’Amministrazione potrà anche prevedere cautele ulteriori rispetto a quelle ordinarie rafforzando ad esempio le misure di trasparenza per le scelte adottate e prevedere che il dirigente dovrà trasferire ad un sostituto (es. Vice-Comandante) alcune delle proprie competenze per l’adozione di atti specifici. Per l’individuazione di ulteriori misure possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).