Skip to content

Sul calcolo degli incentivi tecnici da corrispondere al personale di una centrale di committenza

Con deliberazione n. 196/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha precisato che, in caso di ricorso alla centrale di committenza per le procedure di affidamento, la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della stessa risulta quella del 25% indicata dall’art. 45, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, da calcolare sull’importo di cui al 2° comma dell’art. 45 che, come precisato, va preordinato al duplice scopo di destinare le risorse finanziarie alle “funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5”. Il che significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%, da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del 20%, che la Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello stesso art. 45 (cfr. anche il parere MIT – Servizio contratti pubblici del 3 giugno 2024 e lo schema di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023” a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, datato 19 ottobre 2023).

Tale ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini detto, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal comma 2 dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

Sul punto, dunque, la nuova disciplina si differenzia solo in parte da quella contenuta nel previgente codice dei contratti pubblici. L’unica vera differenza fra le due sta nel fatto che la prima attrae sempre e comunque al prefato limite percentuale del 25% le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 in relazione alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della centrale di committenza.