Con deliberazione n. 138/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha escluso che i compensi di cui all’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992 possano essere destinati in quota parte anche a dipendenti non incaricati delle funzioni di rappresentanza dell’Ente in giudizio, ma preposti allo svolgimento di attività amministrative di supporto, quali seguire il fascicolo processuale, le scadenze (appelli, memorie).
Il Collegio, infatti, conformemente a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la recente deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, ritiene che le risorse aggiuntive in parola, acquisite al bilancio dell’ente, rappresentino “incentivi ad personam etero finanziati” da destinare “specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio” e che, pertanto, non possano essere riconosciute anche a dipendenti non incaricati delle predette funzioni di assistenza dell’Ente in giudizio.
Inoltre, a conferma dell’orientamento nomofilattico reso nella su richiamata deliberazione della Sezione delle Autonomie, la Sezione rammenta che, laddove il legislatore ha riconosciuto incentivi al personale, estendendoli anche in favore del personale impiegato nel raggiungimento di determinati obiettivi, lo ha fatto in forma espressa e specifica. A titolo esemplificativo, si veda l’art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 in materia di incentivi IMU/TARI, dove si è previsto esplicitamente il riconoscimento degli incentivi anche in favore del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
Diversamente, con l’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, il legislatore ha previsto l’applicazione delle disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto, a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, senza stabilire alcuna correlazione del predetto compenso con altre ulteriori funzioni rispetto a quelle dell’assistenza in giudizio.
Pertanto, la Sezione, conformemente a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la citata del. n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, conclude nel senso che i compensi di cui all’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992 sono da destinare “specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio” e che, pertanto, non possano essere riconosciuti anche a dipendenti non incaricati delle predette funzioni.