I commi 222-230 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 hanno stabilito lo stralcio dei debiti tributari fino a € 1.000,00 affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per quanto di interesse dei Comuni, il comma 227 prevede l’annullamento automatico delle somme dovute al 1° gennaio 2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all’art. 30 D.P.R. 602/1973, per il medesimo periodo.
Come precisato da IFEL nella Nota di approfondimento del 7 gennaio 2023, restano dovuti il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Il successivo comma 229 stabilisce infine che i Comuni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui al citato comma 227, e quindi di mantenere i crediti integralmente dovuti, con provvedimento del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 gennaio 2023, da comunicare successivamente ed entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate.
Pubblicheremo nei prossimi giorni un approfondimento concernente tutte le novità in materia tributaria, oltre a quella qui evidenziata, contenute nella Legge di Bilancio 2023.