Con la modifica dell’art. 232 del TUEL ad opera della legge 157/2019 di conversione del “Decreto Fiscale” 124/2019 è stata introdotta a regime la possibilità, per gli enti fino a 5.000 abitanti, di non tenere la contabilità economico patrimoniale. Resta l’obbligo di presentare, in sede di rendiconto, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli enti che decidono di avvalersi della semplificazione, deliberando espressamente la scelta al più tardi contestualmente al rendiconto, seguono quanto previsto dal D.M. 11 novembre 2019 che detta le modalità per l’elaborazione semplificata della situazione patrimoniale dell’Ente.
La semplificazione introdotta è notevole, pur restando ovviamente invariate le fonti contabili a cui attingere, molte sono le informazioni che è possibile non considerare e decidere di riportare a zero: ratei e risconti attivi e passivi, contributi agli investimenti, concessioni pluriennali, riserve disponibili. Gli enti sono, però, chiamati a valutare attentamente l’opportunità di non considerare alcune voci, in particolare i contributi agli investimenti la cui gestione permette una costante sterilizzazione degli ammortamenti passivi sui beni da essi finanziati. Un altro aspetto fondamentale è costituito dall’aggiornamento dell’inventario riclassificato secondo il piano dei conti integrato del D.Lgs. 118/2011 che assume ancor più rilevanza rispetto al passato; non a caso il DM dedica, sottolineando e ripetendo alcuni passaggi del principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2011, una sezione ai criteri di valutazione delle voci delle immobilizzazioni.
La nostra società propone un supporto pratico per la redazione della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2019, utilizzando il file predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, descritto nella scheda prodotto che potrete consultare QUI.