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Spettano anche ai componenti interni i compensi per le commissioni di concorso

Alla luce della formulazione letterale della dell’articolo 3, comma 14, della legge 56/2019 (secondo il quale “la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”), che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, si deve ritenere che la suddetta previsione trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico.

Lo ha precisato il Dipartimento della funzione pubblica in un recente parere rilasciato al Comune di Lucca.

Per cui, secondo il Ministero, anche i membri interni delle Commissioni di concorso hanno diritto a percepire il compenso, in deroga al principio di omnicomprensività.

Lo stesso Dipartimento, poi, ha altresì precisato che la previsione dell’articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, secondo cui gli incarichi di presidente, membro e segretario delle commissioni esaminatrici “si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”, non incide sulla disciplina della retribuibilità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l’attività di componente di commissione in orario d’ufficio.

E quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica non dirigenziale.

Conseguentemente, si deve ritenere che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso.

Da ultimo si evidenzia che l’articolo 1, comma 5, del DPCM 24 aprile 2020, con il quale sono stati aggiornati i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici, stabilisce che “Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”.

Pertanto, i suddetti compensi potranno essere applicati anche dagli enti locali, a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal richiamato DPCM 24 aprile 2020, sia ai membri esterni che a quelli interni.

Tags: Compensi, Procedure concorsuali