Contrariamente a quanto affermato di recente dal Dipartimento della funzione pubblica in riscontro ad una richiesta di parere avanzata dal Comune di Lucca (si veda la nostra precedente news pubblicata in data 9 giugno 2021), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ritiene preclusa la possibilità di riconoscere un compenso anche ai membri interni delle Commissioni di concorso nominate dagli enti locali.
Con la recente deliberazione n. 253/2021/PAR, infatti, i Giudici contabili hanno evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Secondo la Sezione lombarda, peraltro, tale interpretazione (fondata sul dato letterale delle disposizioni esaminate, fra di loro intrinsecamente connesse) appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore (emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019) di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale.
Ciò posto, il Collegio ritiene che un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l’applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001.
Al momento non è dato sapere quale dei due orientamenti prevarrà in futuro.
Di sicuro, però, pare davvero improbabile che il citato parere del Dipartimento della funzione pubblica non abbia considerato gli effetti delle modifiche apportate dall’art. 18 del decreto legge n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n 8) al comma 13 dell’art. 3 della legge n. 56/2019, visto che nella sua parte conclusiva viene menzionato espressamente il DPCM adottato in attuazione di quest’ultima disposizione di legge (DPCM 24 aprile 2020).
Peraltro, sembra opportuno rilevare che se davvero il legislatore avesse inteso restringere il campo dei destinatari delle norme in parola alle sole amministrazioni nazionali, come sostiene la Corte dei conti, non si capisce perché poi nel richiamato DPCM del 24 aprile 2020 abbia previsto esplicitamente la possibilità per Regioni ed autonomie locali di recepire, nell’esercizio della propria autonomia, quanto previsto dal decreto stesso.