Come noto, l’art. 101 del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020 prevede l’attribuzione ai Segretari operanti presso enti privi della figura del direttore generale di alcuni importanti compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività; compiti che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla “assunzione delle funzioni di segretario”.
Tra tali compiti l’art. 101, comma 1, indica quelli della sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, della responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, della responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, dell’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.
La rilevanza che i compiti previsti dall’art. 101, comma 1, assumono nella complessiva economia della nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale relativa al rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è confermata, peraltro, dalle disposizioni recate dal successivo art. 103 (al comma 4 in particolare), ai sensi delle quali, ai fini della revoca dell’incarico, “costituisce violazione dei doveri d’ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all’art. 101, comma 1”, previsione che discende dal principio per cui all’attribuzione di compiti si correlano responsabilità ed il relativo riconoscimento dei poteri necessari a conferire effettività all’attribuzione.
Ciò detto, l’Aran (nel parere reso in risposta a nota n. 1568 e 1574 del 27.01.2021) ha recentemente avuto modo di precisare che, “in tal modo, la citata disciplina del nuovo CCNL, configurando per il Segretario un sistema di compiti e responsabilità coerente con il concreto svolgimento delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento espressamente affidategli dall’art. 97, comma 4, del dlgs. 267/2000 e smi, coadiuva l’autonomia normativa degli Enti nella modulazione di un coerente modello di organizzazione dell’esercizio di tali funzioni”.
Sicché, “tale declinazione dei compiti di sovraintendenza e coordinamento di cui all’art. 101 del CCNL non limita, dunque, l’autonomia organizzativa degli enti nell’attribuzione ai Segretari anche dell’espressione dei pareri ex articolo 49 del TUEL, sia in tale ambito che con riguardo ad eventuali ulteriori funzioni gestionali, secondo le esigenze più consone alla propria realtà organizzativa ed alle competenze professionali di cui è dotato, beninteso sempre nel rispetto delle discipline legislative specifiche”.
In sostanza, dunque, l’Agenzia suggerisce di affidare alla autonoma regolamentazione dei singoli enti la definizione delle concrete modalità di svolgimento dei compiti di sovrintendenza e coordinamento attribuiti ai Segretari, nonché il loro raccordo con gli altri compiti affidati loro dal legislatore.