Recentemente i magistrati contabili, nell’ambito dei controlli operati sui Rendiconti e sulle Relazioni degli Organi di revisione, sono tornati a puntare l’attenzione sulle spese di rappresentanza e sulle azioni che i Comuni dovrebbero mettere in atto per la definizione, la gestione e la rendicontazione delle stesse.
Con Deliberazione n. 70 /2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020 la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha specificato quanto segue: “La spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l’attività di rappresentanza possa configurarsi nell’ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio: “una spesa di rappresentanza … nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni ….è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell’ente, e sia necessaria a promuovere l’immagine esterna dell’ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell’amministratore o dei dipendenti” ed ancora “Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell’immagine o dell’attività dell’ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa”
Nella delibera è poi specificato come le spese di rappresentanza previste dall’Ente debbano essere inserite in un apposito capitolo del bilancio di previsione al fine di rispettare i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità e di mantenerne sotto controllo l’andamento nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma.
Con Deliberazione n. 140/2020/PRSP del 6 luglio scorso la Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo ha rilevato la mancanza del regolamento per le spese di rappresentanza, da redigersi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 267/00 – TUEL. La Corte evidenzia come, essendo le spese di rappresentanza “facoltative e non necessarie”, lo strumento regolamentare che ne disciplina la programmazione e la gestione andrebbe ad assicurare i principi di trasparenza ed imparzialità oltreché ad autorizzare l’utilizzo di risorse sottratte all’utilità diretta dei cittadini e destinate a spese di rappresentanza non collegate all’attività ordinaria dell’Ente.