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Spesa per gli incarichi a contratto e limiti di spesa in materia di personale

Con la recente deliberazione n. 233/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una articolata richiesta di parere concernente l’incidenza degli oneri per le assunzioni di dirigenti “a contratto” sul rispetto dei limiti di spesa di personale

In proposito la Corte ha preliminarmente ricordato che, malgrado il disposto dell’art. 110, comma 3, del Tuel (secondo cui “Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale“), il trattamento economico spettante a tali soggetti non può dirsi estraneo ai vincoli finanziari e normativi volta per volta stabiliti dal legislatore in relazione al tetto della spesa per il personale degli enti locali.

Bisogna pertanto anzitutto confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della l. n. 296/2006.

E lo stesso dicasi per l’assoggettamento del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) da corrispondere a tale figura al rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

Di contro, a diverse conclusioni si deve perviene in merito all’ultimo quesito dell’istanza qui all’esame, volta a conoscere l’impatto dell’eventuale indennità ad personam – che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa – sul limite di cui al precitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

In proposito la Corte rammenta infatti il consolidato orientamento formatosi presso la magistratura contabile nel senso dell’estraneità di tale strumento incentivante rispetto alle voci del trattamento accessorio, con focalizzazione sui tratti distintivi che ne segnano la distanza dall’indennità di posizione ovvero da quella di risultato: queste ultime sono componenti del trattamento accessorio finalizzate a “indennizzare” situazioni e/o caratteristiche “oggettive” dell’incarico/lavoro svolto; l’indennità ad personam, al contrario, è volta a remunerare requisiti squisitamente soggettivi, in termini di competenze e capacità professionali, peculiari ed aggiuntivi rispetto a quelli “base” previsti dal legislatore ai fini del conferimento dell’incarico a tempo determinato.

Si tratta segnatamente di una voce aggiuntiva in funzione remunerativa, corrispettiva delle più impegnative funzioni e delle maggiori responsabilità correlate alla “specifica qualificazione professionale e culturale” del soggetto con ruolo apicale, assunto a tempo determinato dall’ente ex art. 110 Tuel (cfr. deliberazione n. 271/2021/QMIG assunta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna).

Conclusivamente, in riscontro all’ultimo quesito attenzionato dall’Ente istante, la circostanza che tale indennità costituisca una voce di costo del trattamento economico fondamentale la rende ontologicamente differente dalle altre componenti accessorie e, per l’effetto, estranea al perimetro di applicazione dei limiti della spesa relativa al salario accessorio, permanendo unicamente i tetti complessivi imposti alla spesa per il personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria n. 296/2006 (si veda altresì sentenza n. 95/2024 della Sezione giurisdizionale per il Veneto).