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Sottoscritto l’accordo di interpretazione autentica sul galleggiamento dei segretari

In data 04.08.2021 l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.

La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:
“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

Peraltro, come evidenziato in proposito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella deliberazione n. 14/SSRRCO/CCN/21, tale soluzione interpretativa riflette gli approdi della giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 10/2019). Quest’ultima pronuncia ha infatti enucleato la ratio dell’istituto del “galleggiamento” di cui al richiamato art. 41, c. 5, “nell’esigenza di garantire al segretario – stante il suo ruolo sovraordinato a tutti i dirigenti – una retribuzione di posizione superiore a quella del personale dirigenziale. In coerenza con il principio di proporzionalità e in conformità all’art. 36 Cost., la retribuzione del segretario non può, nel disegno contrattuale, essere definita in misura inferiore alla corrispondente voce di chi è sottordinato e possiede un ambito di competenze settoriale e meno ampio”. In questa prospettiva, il giudice contabile giunge alla conclusione che l’applicazione del “galleggiamento” non consente di distinguere i dirigenti rispetto ai quali operare l’allineamento retributivo “in base all’eventuale apposizione di un termine al loro contratto di lavoro […], posto che il segretario è parimenti sovraordinato sia ai dirigenti a termine sia al personale dirigenziale a tempo indeterminato, che godono del medesimo status, distinguendosi solo per le modalità di reclutamento, concorsuale o selettivocurriculare, e per la durata del rapporto di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, e che sottostanno al medesimo giudice (il g.o.) per le relative controversie lavoristiche”.

Tags: Segretari comunali, Trattamento accessorio