Con ordinanza n. 8642 del 2 aprile 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha giudicato legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno irrogata al dirigente del settore “Procedure sanzionatorie e Traffico della Polizia Locale” per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per difetto di registrazione del sistema, la mancata notifica di un numero rilevante di atti, con connesso grave danno economico per l’ente.
La Corte ha infatti rilevato che il dovere del dirigente di «sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare» (si veda oggi l’art. 34 del CCNL dell’Area della Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020) non può non implicare quello di controllare il processo lavorativo e l’operato del personale a esso addetto, guidandone, con direttive di carattere generale, le attività, tra cui quelle di data entry riguardanti, appunto, gli accertamenti di infrazioni rilevate con le apparecchiature autovelox; il che comporta, a fronte della riscontrata «tolleranza di irregolarità di servizio» o della configurabilità del «grave danno all’ente», l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio «con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino a un massimo di 6 mesi» (così come previsto oggi dall’art. 36, comma 8, del cit. CCNL).