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Solidarietà alimentare: la CDC ribadisce il vincolo di destinazione

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania con la recente delibera n. 9/2022/PAR ha fornito un’utile disamina dei possibili utilizzi dei fondi trasferiti ai Comuni, a partire dall’anno 2020, per l’attuazione di misure urgenti per la solidarietà alimentare.

In riferimento alla richiesta avanzata da un Comune che, relativamente al servizio mensa scolastica, intendeva “destinare parte del residuo fondo alimentare 2020 a copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti del costo aggiuntivo che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente e che, in alternativa, potrebbe ribaltare alle famiglie di appartenenza degli alunni e, in aggiunta, destinare la somma residua all’esenzione del buono pasto in favore delle sole famiglie bisognose” i magistrati contabili hanno ribadito il vincolo di destinazione delle risorse in oggetto negando tale possibilità al Comune richiedente.

La misura proposta dal Comune, seppur in linea con una certa finalità sociale in considerazione del fatto che la pandemia ha colpito molte famiglie che trovandosi in difficoltà non riescono più ad assicurare il regolare pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di mensa scolastica, non risponde ai vincoli di destinazione individuati dall’Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020 e dal successivo D.L. n. 154/2020.

Le somme devono essere destinate ad una platea di beneficiari individuata dal Comune (o da un ente del Terzo Settore) avendo riguardo ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai nuclei familiari in stato di bisogno, con priorità per quelli che non siano già assegnatari di sostegno pubblico e che non è detto siano fruitori del servizio di mensa scolastica.

Peraltro, la platea degli utenti del servizio a domanda individuale di cui si discorre (anche nel caso in cui si tratti di utenti che si giovano dell’erogazione gratuita) e quella dei beneficiari delle misure di sostegno alimentare può essere solo parzialmente coincidente.
Al riguardo, è sufficiente considerare che le misure di solidarietà alimentare non sono necessariamente dirette a nuclei familiari in cui sono presenti alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e a quella primaria e che, nell’assegnazione di tali somme, occorre dare priorità a quelli non assegnatari di altre forme di sostegno pubblico. 
Si sottolinea, inoltre, che, nel caso in cui si utilizzassero le suddette risorse per dare copertura alla quota del servizio mensa scolastica a carico dell’Ente, si avrebbe una sostanziale distrazione di tali risorse dalla specifica destinazione al sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno connesso alla diffusione della pandemia. Le somme in esame finirebbero, infatti, per essere utilizzate per fronteggiare una difficoltà finanziaria dell’Ente nel garantire la quota di copertura dei costi di un servizio a domanda individuale che, allo stato, su di esso gravano. “,
così è evidenziato nella Deliberazione allegata.

Tags: Entrate vincolate, Fondo solidarietà alimentare