Pur ribadendo la natura previdenziale e assistenziale delle misure di welfare adottate dalle amministrazioni pubbliche, con conseguente esclusione delle stesse dal limite di contenimento della retribuzione accessoria, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha escluso che gli eventuali incrementi discrezionali del Fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
In via generale, ha infatti ricordato il Ministero con la Nota Prot. n. 228052 del 18/09/2023, la formulazione adottata dal CCNL 2019-21, sotto il profilo finanziario, nulla innova con riferimento alla assoggettabilità al limite della retribuzione accessoria 2016 rispetto a quanto già previsto dall’articolo 67, comma 5, lettera b) del CCNL 2016-18 stipulato il 22 maggio 2018 (“risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”) e, in precedenza, dall’articolo 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 (“risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività”).
Al riguardo, la Nota fa presente che i richiamati istituti dei CC.CC.NN.L. 1998-01, 2016-18 e 2019-21 sono stati costantemente considerati nel perimetro di contenimento della retribuzione accessoria delle diverse norme che si sono succedute a decorrere dal 2010.
In secondo luogo, viene poi evidenziato che, ove in linea del tutto teorica si acconsentisse all’indicazione proposta, si verrebbero ad eludere proprio i limiti finanziari per la concessione di benefici con carattere di welfare puntualmente richiamati nella recente deliberazione n. 61/2023/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria. Invero, in tal modo, si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.