Nella giornata di ieri, Il Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 1970, di conversione del decreto-legge n. 125, sulla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la continuità operativa del sistema di allerta Coronavirus e sull’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Il provvedimento licenziato dall’Aula del Senato (che passa ora all’esame della Camera) contiene una importante novità in materia di prorogatio degli organi societari.
Il nuovo comma 4-duodecies dell’art. 1, infatti, prevede innanzitutto che, in ragione dell’emergenza da COVID-19, dal 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l’articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai sensi del quale agli organi di amministrazione e controllo delle società in house (società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici) si applica il decreto-legge n. 293 del 1994 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994.
In base al comma aggiuntivo in esame, inoltre, nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, comma 1, ultimo periodo, del codice civile. Il cit. art. 2385 del codice civile disciplina la cessazione degli amministratori delle imprese (in particolare, il comma 2 prevede che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito), mentre il successivo art. 2400 disciplina, invece, la nomina e cessazione dall’ufficio dei sindaci (il comma 1, ultimo periodo, in particolare, dispone che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito).
Il comma questione stabilisce infine che, nel medesimo periodo (dal 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020), sono altresì fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non siano stati ricostituiti.