È variata sensibilmente rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi la versione definitiva del DL “Proroghe” approvata questa mattina dal Consiglio dei Ministri (si veda la nostra news precedente).
Qualche novità si registra anche sul fronte della disciplina del lavoro agile applicabile nel settore pubblico.
Innanzitutto viene disposta la proroga fino al 31 dicembre (e non più fino al 31 luglio) del termine per l’applicazione della normativa in materia di lavoro agile dettata dal comma 1 dell’art. 263 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la quale, lo ricordiamo, prevede l’applicazione dell’istituto con le misure semplificate indicate dall’art. 87, co. 1, lett. b) del D.L. n. 18/2020.
Inoltre, si prevede la parziale reintroduzione a regime (cioè a partire dal 2022) di una soglia minima di dipendenti che potranno avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma solo per quegli enti che non adotteranno il Piano organizzativo del lavoro agile (percentuale che, peraltro, si riduce dal 30% al 15%). In questo modo il Legislatore mira ad incentivare le Amministrazione pubbliche ad adottare i POLA, garantendo loro un maggior livello di autonomia organizzativa.
Viene invece confermata l’abolizione dell’obbligo per le PA di garantire durante la fase emergenziale il diritto al lavoro agile almeno al 50% dei dipendenti impegnati in attività che non impongano la presenza.
E trova conferma altresì l’abolizione della soglia minima del 60% (ancorché riferita alle sole attività c.d. “smartabili”) prevista dalle norme in via di abrogazione per quegli enti che adottano il POLA.