Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.
È questo l’importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta ad una delle 8 domande che sono state pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica per provare a fare finalmente chiarezza sul tema del lavoro agile nella Pubblica amministrazione dopo le polemiche dei giorni scorsi tra sindacati e ministero.
Il dubbio nasceva in conseguenza del fatto che l’art. 1, comma 3, lettera b), del D.M. dell’8 ottobre 2021 obbliga le amministrazioni a “garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza”.
Per cui, se la Funzione pubblica non avesse fornito una lettura estensiva della norma in commento, ammettendo cioè una programmazione del lavoro agile anche su base “plurimensile”, nessun dipendente pubblico avrebbe potuto essere collocato in smart working per più di due settimane consecutive. In questo modo, invece, un dipendente potrebbe stare in lavoro agile ininterrottamente anche per diversi mesi, andando poi in seguito a compensare tale periodo di lontananza dall’ufficio con un prolungato periodo di presenza.
Resta tuttavia apparentemente confermato il fatto che non tutti i dipendenti che lavorano in uno stesso ufficio potranno rendere contemporaneamente la propria prestazione lavorativa a distanza, visto che rimane in ogni caso fermo l’obbligo per gli enti di assicurare la rotazione del personale.
Tutto ciò, afferma il ministero, garantisce già oggi ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni per quanto concerne l’utilizzo del lavoro agile.
A differenza di quanto avviene nel settore privato, però, lo svolgimento del lavoro agile nel pubblico impiego continua ad essere rimesso ineludibilmente all’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione (mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working, senza necessità di accordo individuale) e ciò, in questa delicata fase dell’epidemia, costituisce un appesantimento burocratico piuttosto evidente.
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