Con deliberazione n. 34/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha ritenuto condivisibili le conclusioni cui sono giunte recentemente altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. contr. Puglia, n. 174/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, n. 253/2021/PAR) in merito al riconoscimento di compensi in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico.
Anche la Sezione piemontese ritiene infatti che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, prevista dall’art. 3, comma 14, L. n. 56/2019, trovi applicazione nei confronti delle sole amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali, trattandosi, quest’ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.
Pertanto i Giudici non ritengono consentita la corresponsione del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in favore dei membri interni delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dagli enti locali.