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Sì all’incentivo per funzioni tecniche anche in caso di adesione a convenzione stipulata da soggetto aggregatore

Il fatto che l’Ente proceda all’affidamento di un appalto di servizi mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche al personale interno preposto all’esecuzione del contratto medesimo.

Lo ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 30/2020/PAR, facendo leva sul dato normativo (di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) secondo il quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR).

Sicché, fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante: a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

La Corte ha però anche ricordato che l’erogazione degli incentivi in questione nell’ambito di contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione“, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità così come specificato con delibera n. 1096/2016 (aggiornata con delibera n. 1007/2017), punto 10.1., delle “Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Abruzzo n. delib., n. 178/2019).