Con deliberazione n. 21/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha affermato che deve ritenersi possibile procedere con l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche anche nell’ipotesi in cui l’individuazione dei dipendenti beneficiari degli incentivi stessi sia tardiva e quindi successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara.
La Sezione rileva infatti preliminarmente che la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dall’art 113, comma 3, del d.lgs. 50/16; il medesimo comma 3, poi, precisa anche che “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, senza null’altro specificare a tal specifico proposito.
Appare dunque evidente che, ove anche la nomina formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell’incentivo, dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all’avvio della procedura di gara, ciò che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l’accertamento dell’effettivo svolgimento di quelle specifiche prestazioni.
Medesime considerazioni, a giudizio della Sezione, valgono poi anche con riferimento al secondo quesito posto dal Comune istante, relativo al se, nello specifico caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali è obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, si possa ugualmente procedere alla erogazione dell’incentivo laddove la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all’inizio della esecuzione del servizio o della fornitura.
Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l’ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione.
Fermo restando quanto sopra, dunque, anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l’avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l’effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.
Non rileva, in pratica, che la nomina in parola sia avvenuta prima o dopo l’inizio della esecuzione, ciò che conta è che si accerti, infatti, la avvenuta effettiva esecuzione della tipologia di attività cui la norma in esame subordina la erogazione dell’incentivo.
Peraltro, ricordano i Giudici, giova a tal proposito anche rilevare che, mentre per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, la norma di cui all’art. 101, d.lgs.50/16, espressamente impone la nomina del direttore dei lavori prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, con riferimento agli appalti di servizi e forniture non è prevista analoga disposizione.