La Sezione regionale di controllo per la Campania, con Delibera n. 57 del 21 aprile 2020, ha rimesso al Presidente della Corte dei Conti una questione di massima concernente la possibilità di comprendere nella massa passiva di un comune in stato di dissesto poste debitorie non ritualmente riconosciute così ampliando le facoltà dell’organo straordinario di liquidazione.
Nello specifico la richiesta che il Comune ha posto alla competente Sezione regionale era relativa alla possibilità di ricomprendere nella massa passiva di gestione OSL debiti non riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL pur ricadendo nella competenza della gestione dell’ente fino al 31.12 dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
La Sezione Autonomie, con Delibera n. 12/SEZAUT/2020/QMIG espone una rilettura della norma afferente il processo di dissesto ed i soggetti coinvolti mettendo in correlazione tutti gli articoli del TUEL che ne definiscono perimetro e criteri con la più recente giurisprudenza dettata dalla Corte stessa.
La Sezione Autonomie conclude l’ampia e dettagliata disamina enunciando il seguente principio di diritto: “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.”