Su specifica richiesta di UPI – Unione Province d’Italia la Sezione Autonomie della Corte dei Conti si è espressa, con la Delibera 13/SEZAUT/2020/QMIG, in relazione alle misure straordinarie in deroga previste dal D.L. 78/2015, dalla successiva L. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 e dal D.L. 50/2017.
L’articolo 1-ter, comma 2, del D.L. 78/2015 disponeva: “Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo destinato.”
Successivamente la legge di stabilità 2016 all’articolo 1 comma 756 prevedeva: “Per l’esercizio 2016, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato.” Aggiungendo così la possibilità di applicare non solo l’avanzo destinato ma anche l’avanzo libero ai fini del mantenimento degli equilibri in sede di redazione del bilancio di previsione 2016.
Con quanto sancito all’articolo 18 comma 1 il D.L. 50/2017 confermava nuovamente, per l’anno 2017, le manovre straordinarie dell’anno precedente:”Per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato.”
UPI chiede, oggi, se l’avanzo risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 debba essere ricondotto all’originaria natura di destinato in questi termini: “se tali risorse libere accertate nel risultato di amministrazione debbano essere contabilizzate come avanzo destinato andando a ricostituire la parte, considerata come non utilizzata, di tale avanzo destinato impiegato per il riequilibrio della parte corrente del bilancio di previsione”
I magistrati contabili hanno espresso il seguente principio di diritto “Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del d.l. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del d.l. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione.”
Utile, non solo per le Province, è la disamina che viene condotta sulla natura “destinata” dell’avanzo di amministrazione.
“La quota destinata del risultato di amministrazione risulta costituita sostanzialmente dall’insieme delle risorse genericamente destinate agli investimenti, senza vincolo di destinazione specifico, provenienti dall’esercizio precedente e dalle entrate accertate destinate agli investimenti, al netto degli utilizzi in termini di impegni e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale, oltre che dalla cancellazione dei residui (cfr. nuovi schemi contabili per il 2019 – Allegato A/3) Risultato di amministrazione – quote destinate)”
“Con riferimento all’avanzo destinato, profilo che qui maggiormente interessa, l’art. 187, comma 1 del Tuel, precisa che “I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.”
Sussiste l’obbligo, dunque, di destinare le entrate in conto capitale (costituite da tributi in conto capitale, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale, entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ed entrate correnti destinate per legge agli investimenti) esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. La regola è puntualmente consacrata nell’art. 199 del TUEL. Ne deriva che se tali risorse non sono state interamente utilizzate nell’esercizio di competenza, costituiscono economie che confluiscono nella quota vincolata o destinata del risultato di amministrazione, a seconda che vi sia stato impresso o meno uno specifico vincolo”.