Con deliberazione n. 300/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha precisato che l’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la conseguente gratuità dell’incarico, trova applicazione anche laddove l’elezione a consigliere comunale sia successiva rispetto all’assunzione della carica nella società di capitali.
Siffatta disposizione stabilisce infatti che “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.
Orbene, a giudizio della Corte, il termine assunzione di cui all’art. 1, comma 718, L. 296/2006 va ragionevolmente inteso come onnicomprensivo sotto l’aspetto temporale, nel senso che si riferisce contemporaneamente alla carica elettiva assunta prima e dopo l’attribuzione dell’incarico di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente. Più precisamente, tale termine non va rapportato all’assunzione del dipendente pubblico (ved. art. 35 D. Lgs. 165/2001), per quanto nemmeno quest’ultima rivesta natura meramente statica (ved. art. 20, comma 7, CCNL Comparto funzioni locali). Al contrario, il termine di cui all’art. 1, comma 718, va inteso in senso più generale quale espletamento di un incarico funzionalizzato che prescinde dal momento della relativa preposizione. Diversamente opinando, verrebbe elusa la ratio di contenimento della spesa pubblica della disposizione di che trattasi.