L’articolo 3-bis del D.L. n. 80/2021, inserito durante l’iter di conversione in legge del provvedimento in esame, disciplina una nuova modalità di reclutamento di personale negli enti locali basata su elenchi di idonei, definiti in esito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere, previo interpello ed (eventuale) prova selettiva ai fini dell’assunzione.
La selezione, che può essere effettuata anche qualora non si registri uno specifico fabbisogno di personale, mira all’identificazione di un bacino di idonei per vari profili professionali e categorie, inclusa la dirigenza. La ratio della norma è quindi quella di consentire agli enti locali di precostituirsi degli elenchi di soggetti potenzialmente idonei all’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, per poi realizzare una fase concorsuale semplificata, circoscritta soltanto a quelle persone già inserite in quegli stessi elenchi che si dichiarino disponibili all’assunzione.
Il combinato disposto dei commi 2, 6 e 9, come si legge nel dossier predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato sul testo di legge andato in conversione, “conferisce ampia discrezionalità agli enti locali interessati in ordine alla modalità di svolgimento delle selezioni, inclusa la verifica delle competenze che devono essere possedute dai candidati”.
Ma ciò, come precisato nello stesso dossier, rischia di porre alcuni problemi di tenuta costituzionale della norma. L’elevata discrezionalità che essa concede alle amministrazioni locali nella definizione delle modalità di individuazione dei soggetti idonei potrebbe infatti rivelarsi non del tutto compatibile con il principio costituzionale sancito dall’articolo 97, secondo cui “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (invero, tale nuova modalità di reclutamento potrà essere utilizzata dagli enti locali anche per l’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato).
La prova selettiva necessaria per l’inserimento delle persone negli elenchi degli idonei dovrà essere dunque particolarmente rigorosa, così da minimizzare i rischi di futuri contenziosi.
Per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, gli enti locali all’uopo convenzionatisi, ferma restando la priorità da accordare all’eventuale presenza di proprie graduatorie in corso di validità, potranno attingere ai richiamati elenchi di idonei mediante “interpello”, sondando, cioè, la disponibilità dei soggetti inseriti negli elenchi stessi a prendere servizio presso di loro.
In esito a questa procedura di interpello potranno verificarsi tre distinte ipotesi:
• che non vi sia alcun soggetto interessato all’assunzione, nel qual caso l’ente non potrà evidentemente procedere alle assunzioni programmate nell’ambito della procedura disciplinata dall’articolo in esame;
• che vi sia più di un candidato interessato all’assunzione, nel qual caso il comma 4, primo periodo, dispone che l’ente dovrà procedere a valutare le candidature con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) e a stilare una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Detta verifica, ai sensi del periodo terzo del cit. comma 4, dovrà consistere “in una prova selettiva scritta o orale”. Tale previsione, si legge nel già cit. dossier predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, non è formulata in termini di facoltà, per cui parrebbe idonea a precludere agli enti locali l’eventuale scelta di effettuare entrambe le prove, secondo quanto invece previsto dalla disciplina dettata per i concorsi per il restante personale della pubblica amministrazione assunto a tempo indeterminato, non appartenente alla qualifica dirigenziale (per quello dirigenziale peraltro le prove sono ancor più rigorose). Ai sensi del comma 9, poi, le procedure selettive bandite ai sensi dell’articolo in esame dovranno essere soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente;
• che vi sia un solo idoneo interessato all’assunzione, nel qual caso l’Amministrazione parrebbe (nel silenzio della norma) legittimata ad effettuare immediatamente la sua assunzione, senza bisogno di sottoporlo ad alcuna prova ulteriore.
Ai sensi del comma 5, poi, gli elenchi di idonei saranno soggetti ad aggiornamento continuo, con cadenza almeno annuale, affinché il numero di idonei a disposizione degli enti aderenti rimanga, nel tempo, adeguato alle esigenze assunzionali degli stessi. L’iscrizione negli elenchi degli idonei rimarrà ferma “sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato” e comunque per un massimo di tre anni. L’iscrizione non verrà dunque meno nel caso in cui il candidato declini la propria disponibilità all’assunzione in riscontro ad uno o più interpelli attivati dagli enti locali.
Anche le modalità di gestione risultano decisamente più dinamiche rispetto agli strumenti più tradizionali. In base al comma 6, infatti, gli enti aderenti potranno gestire le selezioni uniche direttamente ovvero esternalizzando il processo a società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale.
La norma, al comma 7, prevede infine la facoltà di utilizzare questi elenchi di idonei anche per la copertura dei posti resisi disponibili a seguito di mobilità volontaria di propri dipendenti verso altre amministrazioni, potendo in tal caso addirittura derogare alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari posti dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), consistenti nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (si v. il comma 8).