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Scavalco d’eccedenza e rimborso spese di viaggio

Con deliberazione n. 41/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha escluso la possibilità di riconoscere al personale assunto in “scavalco d’eccedenza” (ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004) un rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute per recarsi da una sede comunale all’altra.

La Sezione, infatti, pur giudicando la richiesta di parere inammissibile per mancata attinenza alla materia della contabilità pubblica e per la possibile interferenza con l’ambito di cognizione di altre giurisdizioni, ha opportunamente ricordato che il rapporto di lavoro con il personale autorizzato da altro ente locale non differisce da qualsiasi altro lavoro a tempo parziale alle dipendenze del Comune stesso, ferme restando le peculiarità ad esso riferite in ragione del necessario atto autorizzatorio e dei limiti determinati dalla circostanza che il soggetto interessato sia anche lavoratore subordinato e a tempo pieno presso l’ente autorizzante.

Nel richiamare l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nei pareri n. 2141/2005 e n. 3764/2013, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, ha fornito elementi chiarificatori in ordine alle differenze tra l’istituto dello “scavalco d’eccedenza” e quello dello “scavalco condiviso”, evidenziando la ratio della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, introdotta “allo scopo di fronteggiare l’esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci” e “ispirata ad introdurre strumenti di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere”.

La Sezione delle Autonomie ha considerato che nello scavalco di eccedenza “la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”; l’atto autorizzatorio definirà i tempi e i modi attraverso i quali l’attività lavorativa presso l’ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza che “continuerà a gestire il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva”. La Sezione delle Autonomie ha considerato, altresì, che diverso istituto è lo “scavalco condiviso”, che consente all’ente locale di utilizzare il personale di altre amministrazioni “per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale”, laddove l’ente di appartenenza è tenuto a “prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari”.

Nello “scavalco d’eccedenza” è perfezionato “un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l’ente locale di appartenenza, che comporterà l’applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale” (Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazione n. 149/2023/PAR). Invece, nell’ambito di uno “scavalco condiviso” è assente un vincolo contrattuale diretto tra l’ente che si avvale delle prestazioni a “scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche (Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazioni n. 149/2023/PAR e n. 80/2022/PAR; Sezione Regionale di Controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR).

Quindi, tenuto conto dei richiamati principi giurisprudenziali sul rapporto di lavoro in “scavalco d’eccedenza”, che presuppone un secondo datore di lavoro (l’ente presso cui la prestazione è svolta a tempo parziale), gli spostamenti del personale per raggiungere la sede del Comune istante, sia che avvengano dalla sede di servizio dell’ente autorizzante sia che avvengano dalla residenza, non sono riconducibili a missioni o trasferte. La missione, infatti, si configura allorquando le prestazioni lavorative siano svolte presso luoghi diversi dalla sede di servizio dell’ente datore di lavoro.