Anci ha presentato una serie di emendamenti al D.L. 215/2023 – “Decreto Milleproroghe”, tra cui la richiesta di proroga del regime di abbattimento delle sanzioni previste per gli enti in caso di mancata o ritardata trasmissione della Certificazione dei fondi emergenziali relativa all’anno 2022.
L’emendamento proposto prevede l’abrogazione del comma 4 dell’art. 13 del DL 4/2022 che dispone: “4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi dell’articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”
In considerazione del conguaglio relativo ai fondi emergenziali erogati tra il 2020 e il 2022 che sarà oggetto di apposito decreto ministeriale di imminente emanazione tale emendamento costituirebbe una semplificazione nelle procedure ed un alleggerimento per tutti quegli enti che non hanno trasmesso la richiamata Certificazione. Gli enti sanzionati dovrebbero, infatti, restituire le somme erogate a titolo di Fondone nel corso dell’anno 2021 ai sensi del citato art. 13 comma 4 ed inoltre risulterebbero quali enti in “surplus” di risorse rispetto al conguaglio in quanto non avendo presentato la certificazione non possono dimostrare l’eventuale utilizzo nel corso dell’anno 2022 delle somme ricevute e non interamente impiegate nel 2021.