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Salvataggio azienda speciale: trattasi di intervento distinto rispetto all’approvazione del suo bilancio

Con deliberazione n. 44/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio ha fornito riscontro ad un quesito riguardante la possibilità, per l’ente socio di azienda speciale, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari a copertura di disavanzi anche senza che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio oppure che il disavanzo derivi da fatti di gestione. Tale ampia possibilità di intervento, come noto, è stata recentemente introdotta dall’art. 13-quater del D.L. 4/2022, inserito nella Legge di conversione n. 2 del 28 marzo 2022.

Il quesito posto dal Comune (Roma capitale) ha riguardato l’iter procedurale da seguire per l’approvazione del bilancio della propria azienda speciale (si presume il bilancio di esercizio 2021) quando per la stessa, con la precedente approvazione del bilancio di esercizio 2020, sembrerebbero essere emersi i presupposti per l’adozione di interventi di sostegno finanziario straordinari ammessi dal novellato quadro normativo.

Rispetto alla suddetta situazione, i magistrati contabili, esclusa la possibilità di entrare nel merito delle scelte che l’amministrazione comunale intenderà adottare, hanno evidenziato che “l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico”.

Tags: Azienda speciale, Ripiano disavanzo