L’attività di vigilanza condotta dall’ANAC (deliberazione n. 192/2021) si è soffermata, anche a seguito di specifica segnalazione, sulla nomina di posizioni organizzative in carica da circa vent’anni presso un comune di 8.500 abitanti.
L’Autorità ha rilevato come tale durata fosse in contrasto con le previsioni del PTPCT dello stesso comune, che prevedeva un limite temporale di 5 anni; a fronte delle motivazioni formalizzate dall’ente circa l’impossibilità di prevedere una effettiva rotazione del personale, stante la carenza di figure qualificate ad assumere la carica di posizione organizzativa, l’ANAC ha tuttavia ordinato di prevedere, già nel PTPCT 21-23 in scadenza il prossimo 31 marzo, concrete e specifiche misure alternative alla rotazione del personale, esplicitandone le modalità attuative.
Tra le azioni suggerite dall’Autorità rientrano:
1. Meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti relativi alle P.O., in cui firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto finale;
2. Individuazione di uno o più soggetti estranei all’ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell’ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti;
3. Meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi);
4. Condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
5. Misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi compiti distinti: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare decisioni prese; d) effettuare verifiche e controlli.
L’ANAC ha altresì specificato come “in considerazione di quanto previsto dall’allegato 2 al PNA 2019 (cap. 5)” “dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza incrementando la pubblicazione obbligatoria”. In relazione a tale punto si segnala la necessità di pubblicare gli atti relativi al processo per il quale non è stata disposta la rotazione (nel pieno rispetto della normativa sulla privacy)”.