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Riscossione coattiva e pagamento diretto al funzionario: i chiarimenti del MEF

Con la recente Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo scorso, il MEF fornisce soluzione al quesito inerente ai poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata e riguardo alla possibilità di accettare direttamente il pagamento del pagatore esecutato. 

Richiamando l’art. 1 co. 793 L. 160/2019 e l’art. 49 D.P.R. 602/1973, il MEF afferma in primo luogo che “[…] le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, con la conseguenza che sia l’ufficiale che opera per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari di funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati. […]”. Ne discende che “Qualora l’ufficiale della riscossione, in accordo con le norme appena citate, si trovi ad operare in sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applicare l’art. 494 del codice di procedura civile, il quale dispone che “il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore”. In tale ipotesi l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento.”. 

In tema di riscossione coattiva, giova evidenziare che il recente D.L. 41/2021 “Sostegni”, modificando l’art. 68 D.L. 18/2020, è nuovamente intervenuto sui termini di sospensione dei versamenti delle entrate tributarie ed extra tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento esecutivi, prorogandolo al 30 aprile 2021 (in precedenza era fissato al 28 febbraio scorso). Resta confermata invece la disposizione secondo la quale i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo. 

Pertanto, per gli avvisi di accertamento notificati nei mesi scorsi, divenuti già esecutivi o esecutivi entro il 30 aprile prossimo (per decorrenza del termine per la proposizione del ricorso), non potrà essere iniziata alcuna attività di riscossione coattiva fino al 1° giugno prossimo, ossia dopo gli ulteriori 30 giorni previsti dalla norma affinché il contribuente adempia al versamento.

 

Tags: Riscossione, Tributi locali