La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 205/04/2020 si è pronunciata in merito alla retroattività della rendita catastale ai fini della richiesta di un rimborso IMU-TASI per le annualità in cui i tributi siano stati versati dal contribuente sulla base di una rendita più alta ed errata.
Nel caso esaminato dalla CTP di Varese, il contenzioso ha avuto origine a seguito della presentazione all’ufficio del territorio dell’ Agenzia delle entrate di Varese, da parte del contribuente, di due distinti Docfa di aggiornamento dei dati relativi alle proprie unità immobiliari. L’ufficio rilevava errori nelle metrature e rideterminava le rendite con provvedimento non impugnato dal contribuente. Sulla base di tali nuove rendite, inferiori rispetto a quelle originarie, il contribuente presentava al Comune una istanza di rimborso, dell’eccedenza versata per gli anni pregressi in riferimento all’IMU e alla TASI, rigettata dall’Ente.
La pronuncia in questione si pone in linea con l’orientamento della Cassazione con l’ordinanza n. 20463 del 28.08.2017: “Il principio per cui le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applica quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’Ufficio dal contribuente: si tratta del caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall’Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (diversamente, nel caso di specie, risultava che il preteso errore che aveva originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale era stato commesso dal contribuente)”.
Ne consegue che il principio generale, secondo il quale le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo, poiché la nuova rendita si va a sostituire alla precedente, si applica solo al caso in cui la correzione riguarda un errore dell’Ufficio. Quando l’errore è compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente.
Il caso in esame rientra proprio in quest’ultima casistica dato che la rettifica della rendita è avvenuta solo a seguito della presentazione da parte del contribuente del Docfa di aggiornamento dei dati relativi alle proprie unità immobiliari, il quale non richiede alcuna correzione di errori di classamento da parte dell’ Ufficio del Territorio e l’errore della rendita originaria, è stato generato dallo stesso ricorrente con la presentazione del modello informatico di accatastamento.
In materia è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.11/2005 dove la stessa precisa che: “se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela – in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale – la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. (…) Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all’originario classamento e per i quali non ricorre l’obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l’eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile strictu sensu come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti ex nunc”.
Da tale principio derivano pertanto conseguenze tributarie differenti anche in riferimento alla richiesta di rimborso IMU-TASI versati sulla base della precedente rendita più alta, in quanto se l’errore è del contribuente, come nel caso in esame, il rimborso sarà negato.
La retroattività della nuova rendita determinata in via definitiva dall’ ufficio del Territorio non è invece da escludere nel caso in cui l’attribuzione unilaterale della rendita operata dall’ ufficio era stata tempestivamente opposta dalla parte venutane a conoscenza, la quale otteneva una revisione in diminuzione della stessa. Si ritiene in tal caso che il nuovo valore, sia il frutto delle rivalutazioni in autotutela operate dall’ufficio, volte a eliminare le incongruenze della precedente attribuzione di rendita, pertanto meritevoli di una efficacia retroattiva a decorrere dall’ originario classamento. Tale rendita definitiva dovrà pertanto essere presa in considerazione fin dalla data di inserimento dell’immobile nei registri catastali. Si è espressa in tal senso la CTR del Lazio con la sentenza n. 1640/02/2020. Nel caso in esame il contenzioso è nato a seguito della notifica da parte del Comune di avvisi di accertamento per il recupero dell’ IMU nei confronti di una società, che li impugnava tempestivamente in quanto basati su una rendita catastale non solo errata, ma contestati all’Agenzia del territorio, tanto che ne aveva definita una nuova, in diminuzione. Ne derivava che gli avvisi di accertamento dovevano essere rideterminati sulla base della nuova rendita, più bassa, attribuita dall’Agenzia del territorio a seguito della contestazione del contribuente. Si precisa inoltre che il contribuente era venuto a conoscenza dell’errata attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia, solo a seguito della notifica dei predetti accertamenti.