Con l’ordinanza n. 13178 del 27 aprile 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha osservato che il segretario comunale, a prescindere dal particolare regime normativo ed economico-retributivo, è un dipendente a tutti gli effetti – sia pure in via temporanea in relazione alla durata dell’incarico – dell’ente locale nel cui interesse egli presta la propria attività e al quale è legato da un rapporto di natura funzionale (in tal senso già la giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, sentenza 24 dicembre 2009, n. 8750), con l’ovvia conseguenza che il rimborso di spese connesse ad un giudizio di responsabilità (civile o penale) nei suoi confronti non può che far carico all’ente locale, perché tale giudizio ha per oggetto condotte che trovano la loro causa nell’espletamento di attività di servizio e/o nell’adempimento di compiti d’ufficio e cioè in fatti o atti esclusivamente compiuti nell’interesse dell’ente e al fine di realizzarne le finalità.
Naturalmente, però, anche il rimborso delle spese legali sostenute dal segretario comunale è subordinato alla presenza di precisi presupposti di carattere generale, ossia:
– assenza di conflitto di interessi con l’ente di appartenenza: è quindi necessario che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione;
– il gradimento dell’ente sulla scelta del difensore a cui affidare l’incarico legale;
– l’esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l’attività sia imputabile alla P.A. e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico;
– la sussista un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l’interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l’immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall’altro, a riferire al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi agisce per suo conto.