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Rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali

Con la recente deliberazione n. 2/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana è tornata a ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali – per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali ed esecutivi – non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere quel requisito della “necessarietà” della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all’interessato e dalla eterodeterminazione della scelta.

Come noto, infatti, l’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “[…] agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

Il rimborso di cui alla disposizione in esame compete, pertanto, alla stregua di due ipotesi normative: da un lato, nel caso di partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari o esecutivi; da un altro lato, nei casi di svolgimento delle funzioni proprie o delegate, purché la presenza risulti “necessaria”.

Con riguardo al requisito della “necessarietà”, che limita e restringe il campo dell’esercizio delle funzioni, il Collegio richiama quanto enunciato dalla Sezione Autonomie, secondo cui “[…] è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cu i all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000” (Deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG).

Alla stregua del principio così enunciato, precisano i Giudici, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ricorre nei casi in cui la presenza non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’interessato o sia aliunde qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l’esercizio della funzione (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 31/2019/PAR).

Si deve perciò ritenere esclusa la possibilità di dar luogo al rimborso delle spese di viaggio in caso di presenza di sindaco o assessori: 1. in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell’ente; 2. ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità; 3. per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute; 4. A commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute.

Infatti, alla stregua dei principi sopra richiamati, tali fattispecie riguardano presenze che non possono ritenersi “necessarie” ma che sono comunque conseguenti a valutazioni soggettive dell’amministratore e come tali hanno natura discrezionale.

A corollario del principio enunciato deriva che ulteriori e diverse spese – per esercizio di funzioni prive del requisito della “eterodeterminazione” e dunque da ritenersi non necessarie – non sono rimborsabili, in quanto già coperte dalla indennità di mandato ex art. 82 (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 228/2024/PAR).

In tal senso, precisa inoltre la Sezione, non assume alcun rilievo la mancanza di percezione in concreto dell’indennità di funzione ex art. 82, che derivi da volontaria rinunzia alla stessa (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 18/2017/PAR).

Tags: Amministratori locali, Rimborso spese viaggio